Limiti di spesa per unità funzionalmente indipendenti

Limiti di spesa per unità funzionalmente indipendenti

Superbonus 110%, accesso autonomo, unità funzionalmente indipendenti e limiti di spesa. Questi sono i componenti
Risposta 10 del 5 gennaio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso di essa i limiti di spesa relativi alla detrazione fiscale del 110% per un fabbricato costituito da più unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente autonomo.

Superbonus 110%: Nuovo Status Fornito all’Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, il richiedente dichiara di essere proprietario di due unità immobiliari, e dei relativi annessi, facenti parte di un unico fabbricato, chiaramente censiti (catastale categoria A / 3):

  • La prima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e si sviluppa su due piani (piano terra e piano strada), e al piano terra troviamo un garage (C / 6) e una cantina (C / 2).
  • La seconda unità immobiliare, ad uso civile abitazione, è distribuita su un unico piano (piano primo).

In primo luogo, l’agenzia delle entrate dimentica le modifiche più recenti all’art. 119 di Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (CD Decreto di rilancio) a partire dal Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (La cosiddetta Legge di Bilancio del 2021), che comprende tra l’altro:

  • Fornire un’accurata definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente;
  • Ampliamento del beneficio fiscale per includere edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se sono di proprietà di un proprietario o di proprietà congiunta di più persone fisiche.

Nonostante ciò, il firmatario ha affermato che le due unità abitative, pur essendo poste una sopra l’altra nello stesso edificio, sono “funzionalmente indipendenti”, in quanto dotate di acqua, luce e impianto di riscaldamento esclusivo, e si ha accesso indipendente dalla strada: una di esse serve l’abitazione principale (con Un accesso è dal piano terra) e l’altro serve la casa (con accesso dal livello strada). Entrambe le unità hanno il proprio numero di casa. Non sono presenti parti comuni alle suddette unità abitative, fatta eccezione per il tetto sovrastante l’edificio (tetto).

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Interventi per i quali è richiesto un bonus del 110%

Relativamente a tali unità immobiliari, il richiedente ha manifestato la volontà di effettuare per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

  • Ristrutturazione della superficie edificabile (tetto) nel rispetto della normativa antisismica;
  • Posa dello strato termico
  • Sostituzione di finestre e persiane
  • Sostituzione dell’impianto di riscaldamento per ogni unità abitativa;
  • Installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per questo motivo ha chiesto se esistessero le condizioni per utilizzare la detrazione fiscale del 110% e quali limiti di spesa si applicherebbero.

Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate ha dei limiti di spesa per unità funzionalmente indipendenti

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha correttamente indicato la definizione di accesso indipendente data nell’articolo. 119, comma 1 bis, del suo decreto di reintegrazione Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Il cosiddetto Decreto Agosto / Riavvio) ma non un’unità funzionalmente indipendente introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 nello stesso paragrafo che:

Un’unità immobiliare può essere considerata “funzionalmente autonoma” se è dotata di almeno tre dei seguenti impianti o manufatti di proprietà esclusiva: impianti di approvvigionamento idrico; Impianti a gas, impianti di energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Detto questo, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato i requisiti normativi, le tipologie e le prescrizioni tecniche degli interventi, e le opzioni alternative di detrazione (sconto fattura e bonifico), l’Agenzia delle Entrate ha indicato che debbano essere contemporaneamente possedute le due condizioni relative all’autonomia di accesso ed indipendenza funzionale, ad esempio, si può L’immobile ha accesso indipendente dall’estero se, ad esempio:

  • Si accede all’immobile direttamente dalla strada pubblica o privata, in regime di multiproprietà, oppure da un corridoio (cortile, giardino) comune ad altri edifici prospicienti la strada o da terreno di uso comune, ma non esclusivamente (ad esempio pascoli), non di proprietà pubblica o Privato e / o esclusivo del proprietario dell’unità immobiliare relativa al relativo accesso;
  • Si accede alla proprietà da strada privata appartenente ad altre proprietà che sono gravate da servitù che servono la proprietà.
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In tal caso, il richiedente dichiara di essere proprietario di un fabbricato costituito da due unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso indipendente. Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, l’importo massimo di spesa consentito nello sconto deve riferirsi a ciascuna unità abitativa funzionalmente autonoma di sua proprietà e ai suoi annessi (anche se accatastati separatamente) in misura:

  • € 50.000 per la riqualificazione energetica per l’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’unità abitativa abitativa;
  • 30.000 euro per la sostituzione di un impianto di condizionamento.
  • € 96.000 per interventi antisismici per la messa in sicurezza fissa delle parti strutturali di un edificio, compresi quelli da realizzare sul “tetto”;
  • 54.545,45 euro per l’acquisto e l’installazione di finestre e schermi solari.
  • 48.000 euro per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori;
  • 3.000 euro per l’installazione dell’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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