Ammissione in Italia di persone non comunitarie: la procedura è semplificata

Ammissione in Italia di persone non comunitarie: la procedura è semplificata

Con Circolare n. 3 del 5 luglio 2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro italiano chiarisce le recenti modifiche alla procedura di verifica dell’ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari.

L’articolo 44 del decreto-legge n. 73/2022, in vigore dal 22 giugno, ha introdotto le procedure semplificate di accertamento di cui all’articolo 30 bis, comma 8, del dpr n. 394/1999, ovvero per le verifiche riferite all’Ufficio Immigrazione (Sportello unico per l’immigrazione) Regolarità, completezza e adeguatezza della documentazione presentata dal datore di lavoro per il rilascio dell’autorizzazione all’assunzione di personale extracomunitario.

1. Cosa offre la semplificazione?

La semplificazione prevede, rispetto alle iscrizioni previste per il 2021 e il 2022, una diversa modalità di verifica “del rispetto dei requisiti del CCNL applicabile alla fattispecie e della sufficienza del numero delle domande presentate, per lo stesso periodo, da lo stesso datore di lavoro, rispetto alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, nonché in relazione agli obblighi retributivi e assicurativi previsti dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per tale categoria.

Dette verifiche, al fine di semplificare l’iter, sono infatti delegate, esclusivamente e fatte salve eventuali ispezioni senza preavviso da parte del presente Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate):

  • Per i professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro nonché per quelli iscritti all’Albo degli Avvocati o Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili fermo restando, per le ultime due categorie di professionisti, l’adempimento dell’obbligo di denuncia agli ispettorati del lavoro;
  • Alle organizzazioni dei datori di lavoro relativamente più rappresentative a livello nazionale a cui il datore di lavoro è vincolato o autorizzato.

Ulteriore semplificazione data dall’art. 44 in esame è riportato al comma 5, che esclude il provvedimento di conferma “con riferimento alle istanze delle organizzazioni datoriali relativamente più rappresentative a livello nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposita circolare con la quale si impegnano a assicurarsi che i propri membri rispettino i requisiti di cui al comma 1.”.

Pertanto, l’eventuale sottoscrizione dei rispettivi protocolli consentirà il rilascio di permessi esclusivi sulla base della domanda da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per almeno cinque anni i documenti utilizzati ai fini delle rispettive controlli.

READ  2023 GWU Baseball Signature Class

2. Criteri da osservare per la verifica

Le rispettive verifiche della domanda di immigrazione devono tenere conto dei seguenti criteri:

  • Capacità finanziaria, che deve essere intesa come capacità dell’impresa di sostenere tutti i costi del lavoro in relazione al numero dei dipendenti richiesti e di mantenere, nel tempo, una struttura patrimoniale equilibrata che le consenta di operare in modo equilibrato;
  • Equilibrio economico-finanziario, ovvero la capacità dell’impresa di adempiere con i propri redditi alle obbligazioni di pagamento precedentemente assunte e agli investimenti che si sono resi necessari, nonché di operare in condizioni che le consentano almeno di recuperare la ricchezza consumata nel corso dell’attività
  • fatturato, che è la somma dei ricavi ricevuti dall’impresa attraverso la vendita di beni e/o la prestazione di servizi per i quali è stata fatturata;
  • Il numero dei dipendenti da intendersi come unità della media dei dipendenti occupati, almeno negli ultimi due anni, con contratto di lavoro;
  • Il tipo di attività svolta dall’impresa, indicandone anche il carattere continuativo o stagionale.

3. Verifiche da eseguire

In relazione a questi elementi, si segnala che i relativi controlli dovrebbero essere effettuati congiuntamente tra loro e per maggiori dettagli si ritiene possibile ricorrere agli indicatori già riportati nel materiale. 9 della Delibera Ministeriale 27 maggio 2020 in materia di “Requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emissione di cui all’art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 (cedibile ai sensi della Legge n. 77/20202).

In particolare, per quanto riguarda la capacità patrimoniale del datore di lavoro e l’equilibrio economico e finanziario, sarà necessario verificare il possesso, nei confronti di ciascun lavoratore da assumere, di un reddito imponibile o di un tasso di rotazione di almeno 30.000 euro per annum, risultante dall’una o dall’altra dichiarazione dei redditi Dati finanziari.

In ogni caso, l’adeguatezza della capacità economica deve essere valutata con riferimento al numero di domande dello stesso datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro stabiliti dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e degli orari medi di lavoro. Spese emesse dallo stesso ministero.

READ  Nazionale inglese: Jadon Sancho ha lasciato fuori ma Gareth Southgate chiama Marcus Rashford per le qualificazioni ai Mondiali | notizie di calcio

Per quanto riguarda in particolare il settore agricolo, possono essere presi a riferimento anche gli indicatori di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, tenuto conto delle vendite nette degli acquisti o della dichiarazione IRAP e, se necessario, contributi comunitari documentati dai donatori.

4. Documenti da ottenere

Inoltre, le voci di cui sopra costituiscono il patrimonio informativo minimo su cui possono essere effettuate le dovute valutazioni. Rispetto a tali elementi, e ai fini della sensibilizzazione al giudizio, il professionista e il datore di lavoro devono inoltre acquisire:

L’unico documento normativo contributivo (DURC), che potrà fornire conoscenze sull’assenza di debiti verso gli enti previdenziali;

  • Una dichiarazione del datore di lavoro/legale rappresentante dell’azienda circa le circostanze della mancata conoscenza delle indagini e dell’assenza di condanne, anche non definitive, per reati contro la sicurezza e la dignità dei lavoratori;
  • Una dichiarazione del datore di lavoro/rappresentante legale dell’ente nonché, se diverso, del preposto alla gestione del personale, circa l’assenza di violazioni a loro carico, negli ultimi due anni, da violazioni punibili con sanzione amministrativa di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 12/2002 (Registri ex L. n. 73/2002) sull’uso del lavoro informale;
  • Una dichiarazione del datore di lavoro/rappresentante legale dell’azienda in merito alle esigenze alla base della domanda di autorizzazione e alla possibilità di nuovi e significativi obblighi contrattuali (come l’ottenimento di nuovi ordini e/o contratti) che giustifichino il probabile maggior numero di permessi richiesti rispetto al precedente anno;
  • Una dichiarazione del datore di lavoro/rappresentante legale dell’azienda circa le circostanze in cui non sono state avanzate ulteriori richieste di conferma ad altri professionisti o associazioni o, se presentata, l’indicazione del numero dei lavoratori coinvolti e dei loro risultati.

5. Rilascio di attestazione

In caso di esito positivo delle verifiche e dell’acquisizione degli elementi indicati nei messaggi precedenti, deve essere rilasciata una conferma, che il datore di lavoro deve presentare con la domanda di assunzione del lavoratore straniero o per le domande già presentate per l’anno 2021 al momento della firma del contratto di soggiorno.

READ  Biden ha commesso un "errore storico" in Afghanistan - l'ex premier italiano - il mondo

Una dichiarazione giurata, sotto responsabilità, anche penale, all’inserzionista deve fornire i documenti verificati ed essere discussa in dettaglio. Tuttavia, al fine di semplificare eventuali accertamenti, il professionista e l’ente che ha rilasciato la conferma devono conservare la relativa documentazione per un periodo minimo di cinque anni.

6. L’applicazione della semplificazione

La normativa prevede inoltre che tali disposizioni non si applichino in relazione alle richieste per l’anno 2021 che siano state verificate dal servizio ispettivo competente. Per le altre domande già presentate relative al 2021, “La conferma deve essere presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno”. Tali casi verranno conteggiati, ai fini del numero complessivo delle pratiche di quota.

In ogni caso, l’esclusione in base alla quale “la disposizione relativa all’accertamento dell’idoneità rispetto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro che abbia una malattia o un’invalidità che ne limiti l’autosufficienza, e che intenda assumere uno straniero. ” Il lavoratore incaricato delle sue cure «rimane in carica per gli anni 2021 e 2022.

7. Verifiche e procedure dei requisiti

Infine, il provvedimento in esame evidenzia la possibilità per l’Ispettorato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di effettuare verifiche sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 44, che sono indicate dalle indicazioni che potranno essere fornite dalla centrale competente dipartimento per la protezione, la vigilanza e la sicurezza sul lavoro. Qui puoi trovare modulo di conferma utilizzabili ai fini della rispettiva procedura.

8. Quadro normativo

organizzazione locale

Ordinanze:

Icone:

Sentiti libero di visitare il nostro sito web arlettipartners.com Oppure chiamaci al [email protected] Scopri di più sui nostri servizi e su come possiamo aiutarti.

Celestino Traglia

"Appassionato di musica. Giocatore. Professionista dell'alcol. Lettore professionista. Studioso del web."

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Read also x