IVASS aggiorna le sue FAQ sugli obblighi delle imprese UE in Italia

IVASS aggiorna le sue FAQ sugli obblighi delle imprese UE in Italia

Il 1° febbraio l’Autorità italiana di vigilanza sulle assicurazioni (“IVASS”) ha aggiornato le sue FAQ sugli obblighi che incombono alle compagnie di assicurazione con sede legale in un Paese SEE che intendono operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento per soddisfare.

In particolare, un’impresa con sede legale in un altro paese SEE che intenda stabilire una succursale o svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento in Italia deve rivolgersi alla propria Autorità di Vigilanza del luogo.

L’accesso all’attività assicurativa nei suddetti regimi in Italia è quindi subordinato alla comunicazione da parte dell’Autorità di Vigilanza dell’Interno all’IVASS di tutte le informazioni e documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari.

Qualora un’impresa intenda coprire i rischi relativi alla responsabilità civile autoveicoli e natanti (rispettivamente, rami 10 e 12), la comunicazione deve includere la dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio Centrale Italiano (es. UCI – Ufficio Centrale Italiano) e di un fondo speciale di garanzia per le vittime di incidenti stradali.

In caso di attività esercitate ai sensi dell’art libertà di prestazione dei servizi, la comunicazione dovrà contenere anche il nome e l’indirizzo del mandatario, che dovrà risiedere in Italia.

Se un’impresa intende operare ai sensi dell’art diritto di stabilimento, nomina un rappresentante generale della succursale, che deve risiedere allo stesso indirizzo della succursale; se il rappresentante è una persona giuridica, ha sede legale in Italia.

Il rappresentante generale deve avere un mandato specifico comprendente espressamente i poteri di rappresentanza dell’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità italiane, nonché i poteri di concludere e firmare contratti e altri atti relativi all’attività svolta in Italia. Qualora il potere di rappresentanza sia conferito ad una persona giuridica, quest’ultima nomina a sua volta rappresentante una persona fisica domiciliata in Italia e munita di mandato per l’esercizio dei predetti poteri.

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Il rappresentante di un’impresa che esercita la propria attività in regime di libera prestazione dei servizi ha altresì un mandato che gli conferisce poteri di rappresentanza dell’impresa in giudizio e dinanzi a tutte le autorità competenti in merito alle richieste di risarcimento danni, nonché In quanto poteri di attestare l’esistenza e la validità dei contratti conclusi dall’impresa in regime di libera prestazione dei servizi.

L’impresa, infine, deve attenersi alle disposizioni di bene generale che fissano requisiti aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi previsti dalle direttive europee che si trovano sul sito dell’IVASS.

Celestino Traglia

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