Trattamento fiscale italiano delle operazioni di cartolarizzazione immobiliare | Allen & Overy LLP

Trattamento fiscale italiano delle operazioni di cartolarizzazione immobiliare |  Allen & Overy LLP

Nuova sentenza dell’Amministrazione finanziaria italiana in merito al regime fiscale favorevole applicabile alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare.

Con la regola del n. 132 del 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in merito al trattamento fiscale di alcuni aspetti legati alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi da diritti su beni mobili registrati e beni immobili eseguite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, le foglie. (B bis) della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge 130) per le veicoli speciali italiane istituito ai sensi dell’articolo 7.2 della stessa legge (denominate 7.2 SPV).

Nuove istruzioni

Secondo le nuove linee guida ufficiali, le autorità fiscali italiane hanno chiarito innanzitutto che SPV 7.2 non è soggetta ad alcuna imposta italiana sul reddito delle società (IRES) e ad alcuna tassa regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura in cui il veicolo è richiesto di applicare tutti gli importi di volta in volta a sua disposizione – e derivati ​​dalla gestione patrimoniale dell’operazione di cartolarizzazione – solo al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell’obbligazionista e di qualsiasi altro creditore SPV. Al contrario, se il risultato economico residuo (se esiste) deriva dalla gestione delle attività di cartolarizzazione, una volta estinte le passività a tutti i creditori delle attività separate, diventa al termine del processo di cartolarizzazione. Viene attribuito e correlato (se convenuto) ad un 7.2 SPV, tale plusvalenza deve essere incluso nella base imponibile del 7.2 SPV ai fini IRES e IRAP.

La logica del fisco italiano sembra estendere lo stesso trattamento fiscale anche alle cosiddette “reoco SPV” elencate ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4, della legge 130. Tale interpretazione non è stata formalmente adottata dall’amministrazione fiscale italiana, anche dopo che il legislatore italiano ha emanato modifiche alla legge 130 del D.Lgs.n. 30 aprile 2019 n. 54 (conversione apportata con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58).

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Regola n. 132 del 2 marzo 2021 ha anche confermato:

  1. Applicabilità delle obbligazioni emesse da 7.2 SPV del regime fiscale previsto dal D.Lgs.n. 239 del 1 aprile 1996. In particolare, il Decreto n. 239 stabilisce un adeguato regime fiscale per alcune tipologie di titoli che, a determinate condizioni, esentano da qualsiasi ritenuta o deduzione in Italia i pagamenti di interessi, premi e altri rendimenti relativi a tali strumenti di proprietà di determinate classi di investitori esteri;
  2. Applicabilità alle operazioni condotte da società veicolo 7.2 del normale sistema IVA italiano applicabile a qualsiasi altro soggetto commerciale; E il
  3. Le misure di esenzione ai fini dell’imposta indiretta (riguardanti le imposte di registro, perizie e ipotecarie) relative all’acquisto di immobili da parte delle società veicolo reoco non si applicano alle 7.2 società veicolo.

Melania Cocci

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